Art. 921 c.nav. — Indennità nei caso di perdita presunta dell'aeromobile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Se il contratto di lavoro e' considerato risolto ai sensi dell'articolo 915, e' dovuta una indennita' nella misura stabilita dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilita' della retribuzione.

[2]L'indennita' e' attribuita alle persone indicate nel primo comma dell'articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in mancanza delle persone predette, l'indennita' e' devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la gente dell'aria.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art921 · fonte del testo

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