Art. 354 c.nav. — Indennità nel caso di perdita presunta

[1]Se il contratto di arruolamento e' considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, e' dovuta:

  • 1)nel caso di retribuzione a tempo, un'indennita' pari alla meta' della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilita';
  • 2)nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennita' pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la meta' dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno.

[2]L'indennita' e' attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

[3]In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennita' e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art354 · fonte del testo

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