Art. 866 c.nav. — Ufficio competente ad eseguire la pubblicità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]La pubblicita' deve essere richiesta al ministero per l'aeronautica, se trattasi di aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ovvero alla Reale unione nazionale aeronautica, se trattasi di alianti libratori.

[2]Tuttavia la pubblicita' puo' essere richiesta anche al direttore di aeroporto o all'autorita' consolare del luogo dove l'aeromobile si trova, ovvero, per gli alianti libratori, all'ufficio locale della Reale unione nazionale aeronautica nella circoscrizione del quale e' il luogo di abituale ricovero dell'aeromobile. Le autorita' predette, a spese del richiedente, trasmettono immediatamente al ministero o alla Reale unione nazionale aeronautica, per la trascrizione nel registro, i documenti presentati.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art866 · fonte del testo

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