Art. 830 c.nav. — Incidenti aeronautici in mare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 6 aprile 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Se il sinistro e' avvenuto in mare, l'autorita', che ne ha notizia, informa la direzione di aeroporto e l'autorita' marittima piu' vicine.

[2]Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorita' marittima provvede, d'accordo, ove possibile, con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonche' agli accertamenti opportuni, ed invia alla piu' vicina direzione di aeroporto copia della relazione sull'incidente e sui soccorsi prestati.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 6 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art830 · fonte del testo

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