Art. 816 c.nav. — Imbarco di armi, munizioni e gas tossici
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[1]L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni da guerra e di gas tossici e' sottoposte a speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica.
[2]Le norme per il trasporto di armi e munizioni da caccia sono stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005
