Art. 796 c.nav. — Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione
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[1]L'aeromobile nazionale non puo' circolare se non porta impressi, nei modi stabiliti dal regolamento, le marche di nazionalita' e di immatricolazione o il numero.
[2]L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo Stato nel cui registro e' iscritto o quelli previsti dalle convenzioni internazionali. 54
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 aprile 1998, n. 128
54La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
Testo in vigore dal 22 maggio 1998 al 21 ottobre 2005
