Art. 795 c.nav. — Aeromobili militari stranieri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, quando hanno ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo precedente.

[2]In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine dell'autorita'.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art795 · fonte del testo

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