Art. 794 c.nav. — Aeromobili stranieri
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[1]Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio del Regno a condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' del ministro per l'aeronautica di dare autorizzazioni temporanee.
[2]Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio del Regno senza una speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005
