Art. 774 c.nav. — Tenuta dei libri
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[1]Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri dell'aeromobile sono stabilite dal regolamento.
[2]I libri devono essere conservati per due anni dall'ultima registrazione, a cura dell'esercente.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005
