Art. 768 c.nav. — Visite ed ispezioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 28 agosto 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Il Registro aeronautico italiano provvede, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento, a ispezioni e visite periodiche degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilita' e di impego.

[2]L'aeromobile puo' essere sottoposto a ispezioni o visite straordinarie, sempre che il Registro lo ritenga ovvero si siano verificate avarie che possano menomare le condizioni di navigabilita' dell'aeromobile o il funzionamento dei suoi organi. Il Registro deve disporre visite straordinarie ogni qualvolta ne viene richiesto dall'autorita' aeronautica o da quella consolare.

[3]La spesa delle visite periodiche e straordinarie e delle ispezioni e' a carico dell'esercente.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 28 agosto 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art768 · fonte del testo

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