Codice della navigazione

Art. 165 c.nav. — Visite ed ispezioni

[1]Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nel Regno le autorita' marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorita' consolari. Dette autorita' provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonche' ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilita' della nave o il funzionamento dei suoi organi.

[2]Le autorita' marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresi' disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art165 · fonte del testo

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