Art. 747 c.nav. — Distinzione degli aeromobili privati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Gli aeremobili privati, in relazione al loro impiego, si distinguono in:

  • a)aeromobili da trasporto pubblico, destinati a trasportare persone o cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il trasporto e' effettuato da una impresa di trasporti aerei;
  • b)aeromobili da lavoro aereo, destinati a scopi industriali e commerciali o ad altra utilizzazione con compenso, che non siano il trasporto di persone o di cose;
  • c)aeromobili da turismo, destinati a scopo diverso da quelli indicati nei comma precedenti e senza compenso.

[2]Il regolamento determina le altre categorie di aeromobili in relazione al loro impiego.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art747 · fonte del testo

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