Art. 744 c.nav. — Aeromobili di Stato e aeromobili privati

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[1]Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta' dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, alla posta o ad altro servizio di Stato.

[2]Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

[3]Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 20 novembre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art744 · fonte del testo

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