Art. 715 c.nav. — Valutazione di rischio delle attività aeronautiche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 16 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]Il ministro per l'aeronautica puo' ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni, piantagioni che costituiscano intralcio per la navigazione aerea.

[2]Il ministro puo' altresi' ordinare, secondo le norme stabilite dal regolamento, che per dette opere o costruzioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 16 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art715 · fonte del testo

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