Art. 715-bis c.nav.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1963 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]((Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.
[2]Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite puo' essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto puo' essere superato di un metro ogni quaranta, metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.
[3]Intorno agli aeroporti militari nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell'aeroporto stesso)).
Testo in vigore dal 3 marzo 1963 al 21 ottobre 2005
