Art. 714-bis c.nav.
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[1]((Con decreti del Ministro per la difesa, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio nonche' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di pericolo corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto e' aperto al traffico strumentale e notturno.
[2]Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto e' istituito)).
Testo in vigore dal 3 marzo 1963 al 21 ottobre 2005
