Art. 714 c.nav. — Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1955 al 3 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

[1]In vicinanza degli aerodromi e di altri impianti aeronautici possono essere vietate piantagioni, opere o costruzioni che ostacolino l'esercizio del volo o il funzionamento degli impianti.

[2]Possono inoltre essere disposti l'abbattimento di piantagioni, la demolizione di costruzioni esistenti e in genere la modificazione della consistenza dei fondi.

[3]((L'ordine e' dato con decreto del Ministro per la difesa)).

Testo in vigore dal 16 dicembre 1955 al 3 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 16 dicembre 1955. 7 parole tolte, 5 parole aggiunte.

L'ordine e' dato con decreto tolto: reale su proposta del ministro per l'aeronautica aggiunto: del Ministro per la difesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art714 · fonte del testo

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