Art. 714 c.nav. — Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 16 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]In vicinanza degli aerodromi e di altri impianti aeronautici possono essere vietate piantagioni, opere o costruzioni che ostacolino l'esercizio del volo o il funzionamento degli impianti.

[2]Possono inoltre essere disposti l'abbattimento di piantagioni, la demolizione di costruzioni esistenti e in genere la modificazione della consistenza dei fondi.

[3]L'ordine e' dato con decreto reale su proposta del ministro per l'aeronautica.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 16 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art714 · fonte del testo

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