Art. 689 c.nav. — Vigilanza sul traffico nazionale all'estero

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[1]L'ispettore di traffico aereo esercita, nell'ambito del compartimento, le attribuzioni conferitegli dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

[2]Le funzioni amministrative, attinenti alla navigazione e al traffico aereo che si svolgono in un aeroporto statale e nella sua circoscrizione, sono esercitate dal direttore di aeroporto.

[3]La vigilanza sull'attivita' che si svolge negli aerodromiprivati viene esercitata da delegati di aeroporto, o di campo di fortuna, nominati dal ministro per l'aeronautica.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art689 · fonte del testo

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