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Art. 545 c.nav. — Oggetto dell'abbandono

[1]L'abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni.

[2]Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l'assicuratore al momento del sinistro, che da' luogo all'abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all'assicurato verso terzi.

[3]Se l'assicurazione non copre l'intero valore assicurabile della cosa, l'abbandono e' limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art545 · fonte del testo

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