Art. 544 c.nav. — Comunicazioni da farsi dall'assicurato nel dichiarare l'abbandono

[1]Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.

[2]In mancanza, l'assicuratore e' tenuto ad effettuare il pagamento dell'indennita' solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall'assicurato.

[3]In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l'assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto d'assicurazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art544 · fonte del testo

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