Codice della navigazione

Art. 541 c.nav. — Abbandono delle merci

L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennita' per perdita totale, nei seguenti casi:

  • a)quando le merci sono totalmente perdute;
  • b)quando la nave si presume perita;
  • c)quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilita' della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio;
  • d)quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantita' superano i tre quarti del valore assicurabile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art541 · fonte del testo

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