Art. 501 c.nav. — Assunzione del ricupero

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Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di piu' persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, e' preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, purche' entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 11 febbraio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art501 · fonte del testo

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