Art. 5 c.nav. — Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione

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[1]Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranita' di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l'atto e' compiuto o il fatto e' avvenuto.

[2]La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalita' estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranita' dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocita' da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art5 · fonte del testo

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