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Art. 465 c.nav. — Duplicati della polizza

[1]Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.

[2]I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463.

[3]I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilita', ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art465 · fonte del testo

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