Art. 463 c.nav. — Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l'imbarco

[1]La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali.

[2]L'originale ritenuto dal vettore e' sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non e' trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilita'.

[3]L'originale rilasciato al caricatore e' sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art463 · fonte del testo

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