Codice della navigazione

Art. 425 c.nav. — Imballaggi e marche di contrassegno

[1]Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.

[2]Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art425 · fonte del testo

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