Art. 429 — Arruolamento di stranieri
Nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dello equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino alla navigazione e all'espletamento delle mansioni che dovrebbero assumere, secondo le leggi de lo Stato al quale appartengono. L'autorita' marittima mercantile o quella consolare che procede all'imbarco puo' esigere che la validita' dei documenti suddetti sia attestata dalla competente autorita' dello Stato cui il marittimo appartiene.
Testo vigente dal 21 aprile 1952
