Art. 351 c.nav. — Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore

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[1]In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore, e' dovuta all'arruolato una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

[2]Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermita' per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 1 giugno 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art351 · fonte del testo

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