Art. 318 c.nav. — Nazionalità dei componenti dell'equipaggio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti del Regno deve essere interamente composto da cittadini italiani.

[2]Il ministro per le comunicazioni, in caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art318 · fonte del testo

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