Codice della navigazione

Art. 567 c.nav. — Pubblicità dell'ipoteca

[1]Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull'atto di nazionalita' se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante.

[2]L'ipoteca su nave in costruzione e' resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione.

[3]Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art567 · fonte del testo

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