Art. 181 c.nav. — Rilascio delle spedizioni

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[1]((Il comandante del porto o l'autorita' consolare debbono sempre intervenire in caso di avaria al carico ed alla nave, di infortunio a passeggeri o membri dell'equipaggio, o di altri eventi straordinari, per controllare l'adempimento da parte dell'armatore e del comandante della nave degli obblighi loro imposti dalle norme di polizia e da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' da disposizioni sanitarie, fiscali e doganali, avendo facolta' di rifiutare in caso di inadempimento il rilascio della spedizione.

[2]La riscossione degli importi corrispondenti ai diritti consolari - dovuti solo nei casi di intervento previsti al comma precedente - dovra' essere effettuata presso la capitaneria di porto di immatricolazione della nave su richiesta dell'ufficio consolare interessato)).

Testo in vigore dal 23 gennaio 1976 al 25 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976. 101 parole tolte, 110 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il comandante tolto: della nave e' obbligato a presentarsi, subito dopo l'arrivo, al comandante del porto o all'autorita' consolare, per consegnare le carte di bordo e per esibire il giornale nautico per la vidimazione.

tolto: L'ufficiale di porto, che procede alla vidimazione, raccoglie la dichiarazione di avaria del comandante e, se non vi e' dichiarazione, ne fa risultare nel giornale stesso la mancanza.

tolto: In caso di legittimo impedimento, il comandante della nave puo' farsi sostituire dal comandante in seconda o dal primo ufficiale aggiunto: del porto o l'autorita' consolare debbono sempre intervenire in caso di avaria al carico ed alla nave, di infortunio a passeggeri o membri dell'equipaggio, o di altri eventi straordinari, per controllare l'adempimento da parte dell'armatore e del comandante della nave degli obblighi loro imposti dalle norme di polizia e da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' da disposizioni sanitarie, fiscali e doganali, avendo facolta' di rifiutare in caso di inadempimento il rilascio della spedizione.

tolto: Il regolamento stabilisce norme speciali per le navi addette ai servizi locali, per le navi da pesca e per quelle da diportoaggiunto: La riscossione degli importi corrispondenti ai diritti consolari - dovuti solo nei casi di intervento previsti al comma precedente - dovra' essere effettuata presso la capitaneria di porto di immatricolazione della nave su richiesta dell'ufficio consolare interessato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art181 · fonte del testo

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