Art. 181 c.nav. — Rilascio delle spedizioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976. Leggi il testo vigente →

[1]Il comandante della nave e' obbligato a presentarsi, subito dopo l'arrivo, al comandante del porto o all'autorita' consolare, per consegnare le carte di bordo e per esibire il giornale nautico per la vidimazione.

[2]L'ufficiale di porto, che procede alla vidimazione, raccoglie la dichiarazione di avaria del comandante e, se non vi e' dichiarazione, ne fa risultare nel giornale stesso la mancanza.

[3]In caso di legittimo impedimento, il comandante della nave puo' farsi sostituire dal comandante in seconda o dal primo ufficiale.

[4]Il regolamento stabilisce norme speciali per le navi addette ai servizi locali, per le navi da pesca e per quelle da diporto.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art181 · fonte del testo

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