Art. 152 c.nav. — Rilascio del passavanti provvisorio
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[1]((Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero puo' essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorita' marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalita', o documento equipollente, e' stato preso in consegna. Il passavanti e' anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalita' o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto)).
[2]Il passavanti e' rilasciato nel Regno dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.
[3]Le autorita' predette fissano la durata della validita' del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalita'. In ogni caso la durata non puo' essere superiore ad un anno.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1998 al 11 dicembre 2016
