Art. 152 c.nav. — Rilascio del passavanti provvisorio
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[1]Il passavanti provvisorio e' rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova costruzione che siano immatricolate nel Regno o all'estero e, anche prima della immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nelle matricole. Il passavanti e' rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalita' sia andato smarrito o distrutto.
[2]Il passavanti e' rilasciato nel Regno dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.
[3]Le autorita' predette fissano la durata della validita' del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalita'. In ogni caso la durata non puo' essere superiore ad un anno.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998
