Art. 13 c.nav. — Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero
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[1]Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.
[2]La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore a l'esercente e l'equipaggio.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 13 aprile 1990
