Codice della navigazione

Art. 496 c.nav. — Ripartizione del compenso

[1]Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma e' ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresi' dell'opera da ciascuno prestata.

[2]La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non puo' essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla meta' dell'intero ammontare del compenso stesso.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art496 · fonte del testo

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