Art. 126 c.nav. — Divieto di mediazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 28 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.

[2]Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivita' svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente puo' essere ripetuto.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 28 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art126 · fonte del testo

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