Art. 648 — Divieto di assunzione di personale precario
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 31 maggio 2017. 56 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alle istituzioni scolastiche statali all'estero e' fatto divieto di assumere personale precario anche con rapporto di diritto privato. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilita' dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art648 · fonte del testo
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