Codice della navigazione

Art. 1244 c.nav. — Computo speciale di termini

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un aerodromo del Regno ovvero di localita' estera ove si trovi un'autorita' consolare.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1244 · fonte del testo

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