Codice della navigazione

Art. 1244 c.nav. — Computo speciale di termini

Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un ((aeroporto)) del Regno ovvero di localita' estera ove si trovi un'autorita' consolare.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un tolto: aerodromo aggiunto: aeroporto del Regno ovvero di localita' estera ove si trovi un'autorita' consolare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1244 · fonte del testo

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