Art. 1164 c.nav. — Inosservanza di norme sui beni pubblici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 2000 al 29 luglio 2003. Leggi il testo vigente →

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.59

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

59

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"."

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 29 luglio 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 58/1975

    Questione infondata
    12 marzo 1975

    L'art. 1164 cod. nav., nel prevedere una sanzione penale non solo per inosservanza di legge, bensì anche di regolamenti e provvedimenti amministrativi, non viola il principio di riserva di legge in materia penale, ne' conferisce una potestà legislativa ad un organo diverso da quello costituzionalmente competente. Dall'indirizzo giurisprudenziale della Corte risulta, infatti, che il principio di legalità è violato solo quando non sia una legge ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena (sent. 61 del 1969); che, in particolare, nell'analogo precetto contenuto nell'art. 650 c.p. la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi (sent. 168 del 1971); e, infine, che la norma penale in bianco presuppone la legittimità dei provvedimenti dati dall'autorità competente, spettando al giudice indicare, volta per volta, se il provvedimento sia stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge (sent. 8 del 1956). Nella specie, l'art. 1164 cod. nav. deve essere interpretato nel senso che i regolamenti o i provvedimenti amministrativi devono pur sempre trovare in una legge determinazioni sufficienti al soddisfacimento del principio di legalità.

    Art. 1164 c.nav. · Art. 25 cost. · Art. 70 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1164 · fonte del testo

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