L'art. 1164 cod. nav., nel prevedere una sanzione penale non solo per inosservanza di legge, bensì anche di regolamenti e provvedimenti amministrativi, non viola il principio di riserva di legge in materia penale, ne' conferisce una potestà legislativa ad un organo diverso da quello costituzionalmente competente. Dall'indirizzo giurisprudenziale della Corte risulta, infatti, che il principio di legalità è violato solo quando non sia una legge ad indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena (sent. 61 del 1969); che, in particolare, nell'analogo precetto contenuto nell'art. 650 c.p. la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi (sent. 168 del 1971); e, infine, che la norma penale in bianco presuppone la legittimità dei provvedimenti dati dall'autorità competente, spettando al giudice indicare, volta per volta, se il provvedimento sia stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge (sent. 8 del 1956). Nella specie, l'art. 1164 cod. nav. deve essere interpretato nel senso che i regolamenti o i provvedimenti amministrativi devono pur sempre trovare in una legge determinazioni sufficienti al soddisfacimento del principio di legalità.
Art. 1164 c.nav. · Art. 25 cost. · Art. 70 cost.