Art. 1163 c.nav. — Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti
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[1]Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.59
[2]Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.59
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
59Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: - (con l'art. 10, comma 2, lettera a)) che "nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"." - (con l'art. 10, comma 2, lettera b)) che "nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."
Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 21 ottobre 2005
