Art. 1163 c.nav. — Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti
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[1]Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.
[2]Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000
