Art. 1154 c.nav. — Abuso d'autorità

[1]Il comandante o l'ufficiale della nave ovvero il comandante dell'aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell'autorita' competente, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque e' stata data in consegna o affidata tale persona.

[2]La pena non puo' essere inferiore a sei mesi, quando il fatto e' commesso per un motivo personale,ovvero contro persona inferma o di eta' minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1154 · fonte del testo

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