Codice della navigazione

Art. 1116 c.nav. — Abbandono abusivo di comando

[1]Il comandante, che senza necessita' lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, e' punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila.

[2]La pena e' aumentata fino a un terzo, se il fatto e' commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1116 · fonte del testo

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