Art. 1129 c.nav. — Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalita' italiana, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire duemila a cinquemila.

[2]Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una societa', il quale dichiara falsamente l'esistenza dei requisiti previsti nell'articolo 751, lettera c), allo scopo di far attribuire all'aeromobile la nazionalita' italiana.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1129 · fonte del testo

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