Art. 751 c.nav. — Aeromobili iscritti in registri di altri Stati
Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino gia' iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005
Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino gia' iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005
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4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1998 al 21 ottobre 2005. 327 parole tolte, 13 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italiaaggiunto: Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che tolto: appartengono in tutto o in parte maggioritaria:
tolto: a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
tolto: b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
tolto: c) a societa' costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonche' il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario puo' risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della societa'.
tolto: Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, puo', con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonche' le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione e' effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla societa' che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile.
tolto: La proprieta' e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana aggiunto: risultino gia' iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art751 · fonte del testo
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