Codice della navigazione

Art. 1125 c.nav. — Pene accessorie

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[1]La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

[2]La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1122 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

[3]Se il delitto previsto nell'articolo 449 del codice penale e' commesso da appartenenti al personale marittimo o alla gente dell'aria in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1125 · fonte del testo

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